Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 24/12/2003 n. 350

68. Per l’anno 2004, per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l’ASI, l’ENEA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.

69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall’articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2004, 190 milioni di euro per l’anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, ad arruolare contingen- ti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a

2.490 unità nell’anno 2004, 3.420 nell’anno 2005 e 3.430 nell’anno 2006. In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti ordinari.

71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l’Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalità, le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso l’Agenzia del demanio che ha esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173, per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso l’Agenzia del demanio può essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalità, criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

72. L’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo

articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999 n. 255. L’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999 n. 266, si interpreta nel senso che l’emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini dell’attribuzione dei trattamenti di cui all’articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990 n. 231, ed agli

articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1º aprile 1981 n. 121. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.

73. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell’assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989 n. 425, e successive modificazioni.

74. L’articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell’applicazione della legge 10 marzo 1987 n. 100, come domanda di trasferimento di sede.

75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell’Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell’ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dell’Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica.

76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vi- genza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997 n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale.

77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui all’articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

78. Nelle more dell’attuazione della vicedirigenza di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002 n. 246, e dal decreto- legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, il personale del Ministero dell’economia e delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, è inquadrato ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990 n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991 n. 21, nella IX qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in organico attribuiti al suddetto personale. Al predetto personale è attribuita la decorrenza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998 n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati prima del 1º gennaio 2004 non spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria. Le controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative all’applicazione dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990 n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991 n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle spese di lite.

79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d’appello di Roma.

80. Per le finalità di cui al comma 79, la spesa prevista è determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall’anno 2004. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

81. Al fine di realizzare l’omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la misura mensile dell’indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura dall’articolo 1 della legge 13 agosto 1980 n. 454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, è rideterminata in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.

82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti.

83. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, è inserito il seguente: «Art. 6-bis - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

 

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